Art. 21

In vigore dal 27 mag 2016
Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 19 della UNSCR 2270 (2016).
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Art. 21 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo