Art. 18
In vigore dal 27 mag 2016
1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC.
2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II o III, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.
4. Il paragrafo 2 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016) o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.
Storico versioni
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