Art. 26
In vigore dal 27 mag 2016
1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'allontanamento della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o se lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.
Storico versioni
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