Art. 24

In vigore dal 27 mag 2016
1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.
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Art. 24 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo