Art. 27

In vigore dal 27 mag 2016
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle seguenti persone ed entità: a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I; b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che: i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti; ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate; iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione; d) entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che siano associate, in base a quanto accertato dagli Stati membri, a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016). 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1. 3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni. 5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui all'allegato II effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che: a) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'; b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 7.   Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC): a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'Unione alle seguenti condizioni: i) il pagamento sia dovuto: a) conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'Unione nella RPDC; oppure b) conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'Unione da una delle parti di tale contratto; ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1; e iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione; b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'Unione a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi assicurativi necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RPDC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione; c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC; d) il paragrafo 1 non osta a che la KNIC effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che: i) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione; ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
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