Art. 27
In vigore dal 27 mag 2016
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle seguenti persone ed entità:
a)
persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;
b)
persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
i)
sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;
ii)
prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;
iii)
sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
c)
persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione;
d)
entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che siano associate, in base a quanto accertato dagli Stati membri, a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a)
necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:
a)
necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o
b)
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui all'allegato II effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
a)
il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all';
b)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,
e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
7. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a)
gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'Unione alle seguenti condizioni:
i)
il pagamento sia dovuto:
a)
conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'Unione nella RPDC; oppure
b)
conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'Unione da una delle parti di tale contratto;
ii)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1; e
iii)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;
b)
gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'Unione a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi assicurativi necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RPDC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;
c)
tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC;
d)
il paragrafo 1 non osta a che la KNIC effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
i)
il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;
ii)
il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
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