Art. 20
In vigore dal 27 mag 2016
1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II o II, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dagli Stati membri, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla locazione, al noleggio o alla fornitura di servizi di equipaggio purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso e abbia fornito al comitato stesso informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
3. Uno Stato membro può concedere deroghe al paragrafo 1 se stabilisce in una valutazione caso per caso che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, a condizione che abbia informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa in anticipo gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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