Art. 16
In vigore dal 27 mag 2016
1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure i carichi trasportati su aeromobili o navi battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
2. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
4. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.
5. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.
6. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 della UNSCR 2087 (2013).
7. Gli Stati membri negano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).
8. Il paragrafo 7 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.
Storico versioni
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