Art. 14

In vigore dal 27 mag 2016
1.   È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all', punto 2), nel territorio degli Stati membri. 2.   Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza esistenti sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016). 3.   A meno che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all', punto 2): a) creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri; b) acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri; c) stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri; 4.   Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016). 5.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC ad istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione. 6.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016) se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016). 7.   Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016). 8.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalla presente decisione. 9.   Uno Stato membro può concedere deroghe al paragrafo 8 se stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con la presente decisione. Lo Stato membro interessato informa previamente gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere una deroga.
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Art. 14 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo