Art. 13

In vigore dal 27 mag 2016
Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, si applica quanto segue: 1) Non ha luogo alcun trasferimento di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4). 2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con: a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC; b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC; c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC; o d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 3) Possono essere eseguite, previa autorizzazione di cui al punto 4), le seguenti operazioni: a) operazioni relative a generi alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari; b) operazioni relative a rimesse personali; c) operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione; d) operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione; e) operazioni relative a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale; f) operazioni richieste esclusivamente per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri per scopi di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione; g) operazioni relative a pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti della RPDC o di persone o entità della RPDC, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione. 4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3) necessitano della previa autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse. 5) La previa autorizzazione di cui al paragrafo 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC. 6) Nelle attività con le banche e gli istituti finanziari di cui al punto 2, gli istituti finanziari sono tenuti a: a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione, nonché a rifiutare l'operazione se tali informazioni non sono fornite; c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; d) riferire prontamente i loro sospetti all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, l'UIF, o altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, e in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
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Art. 13 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo