Art. 10
In vigore dal 27 mag 2016
1. Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi commerciali con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi. Ciò non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione purché tale sostegno finanziario non contribuisca ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione.
2. È vietato il sostegno finanziario privato per gli scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, ai cittadini o entità degli Stati membri partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.
3. I paragrafi 1 e 2 non riguardano gli scambi commerciali a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
Storico versioni
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