Art. 11
In vigore dal 27 mag 2016
1. Sono vietati gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte della RPDC, suoi cittadini o entità registrate nella RPDC o soggette alla sua giurisdizione, o da parte di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate.
2. Sono vietati:
a)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo;
b)
la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a), o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;
c)
la creazione di imprese in partecipazione con entità nella RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a) o con società controllate o affiliate da esse controllate;
d)
la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).
Storico versioni
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