Art. 11

In vigore dal 27 mag 2016
1.   Sono vietati gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte della RPDC, suoi cittadini o entità registrate nella RPDC o soggette alla sua giurisdizione, o da parte di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate. 2.   Sono vietati: a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo; b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a), o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC; c) la creazione di imprese in partecipazione con entità nella RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a) o con società controllate o affiliate da esse controllate; d) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:849:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo