Art. 7

In vigore dal 27 mag 2016
1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica al carbone che lo Stato membro approvvigionante confermi, sulla base di informazioni credibili, essere originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione. 3.   Il paragrafo 1 non si applica a operazioni che si ritiene siano esclusivamente per scopi di sussistenza e non collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.
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