Art. 8

In vigore dal 27 mag 2016
1.   È vietata la vendita o la fornitura di carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano questi prodotti originari o meno del territorio degli Stati membri. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un controllo efficace in materia di consegna e utilizzo. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aeromobili civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.
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Art. 8 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo