Art. 6
In vigore dal 27 mag 2016
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di beni di lusso dalla RPDC.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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