Art. 1

In vigore dal 27 mag 2016
1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali prodotti e tecnologie originari o meno del territorio degli Stati membri: a) armi e materiale correlato di tutti i tipi, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica e che sono adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC; b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («comitato delle sanzioni») conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013) e al punto 20 della UNSCR 2094 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (5); d) ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente punto; e) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto; f) qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altri programmi legati alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto; g) qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC. 2.   Sono altresì vietati: a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC; b) il finanziamento o l'assistenza finanziaria relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti o tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC; c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b). 3.   È altresì vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:849:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo