Art. 4

In vigore dal 27 mag 2016
1   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio e altri minerali di terre rare, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. 2.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
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Art. 4 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo