Art. 3
In vigore dal 27 mag 2016
1. Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione — diretti o indiretti — di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o della banca centrale dell'RPDC, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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