Art. 9

In vigore dal 28 nov 2011
Le ispezioni di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE vengono eseguite dagli organismi ufficiali competenti. La Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, terzo trattino, della stessa direttiva vengono integrate nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all’articolo 21, paragrafo 5, quinto comma, di tale direttiva. I suddetti organismi ufficiali e, se del caso, gli esperti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, controllano i locali degli importatori per confermare le informazioni relative alle quantità di patate importate dal Canada, il codice cromatico, le etichette numerate e le destinazioni d’impianto presso i locali registrati a norma della direttiva 93/50/CEE, .
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