Art. 5

In vigore dal 28 nov 2011
I tuberi-seme destinati a essere esportati verso l’Unione devono essere stati oggetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura intesi a garantire: a) che la Canadian Food Inspection Agency sorvegli e controlli direttamente: i) la procedura di campionamento, ossia la raccolta, la marcatura e la sigillatura; ii) il sistema di etichettatura mediante un adeguato controllo delle etichette onde garantire che per ogni partita di tuberi-seme di ciascuna spedizione inviata nell’Unione venga utilizzata un’etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione; iii) il codice cromatico corrispondente a un determinato importatore nello Stato membro d’importazione; b) che al momento del carico della nave due sacchi sigillati di patate di ogni partita inviata nell’Unione vengano messi da parte e conservati sotto il controllo della Canadian Food Inspection Agency almeno fin quando saranno disponibili i risultati completi degli esami di cui all’; c) che le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui all’.
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Art. 5 Decisione (UE) 2011/778 — Testo vigente | Portale Normativo