Art. 5
In vigore dal 28 nov 2011
I tuberi-seme destinati a essere esportati verso l’Unione devono essere stati oggetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura intesi a garantire:
a)
che la Canadian Food Inspection Agency sorvegli e controlli direttamente:
i)
la procedura di campionamento, ossia la raccolta, la marcatura e la sigillatura;
ii)
il sistema di etichettatura mediante un adeguato controllo delle etichette onde garantire che per ogni partita di tuberi-seme di ciascuna spedizione inviata nell’Unione venga utilizzata un’etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione;
iii)
il codice cromatico corrispondente a un determinato importatore nello Stato membro d’importazione;
b)
che al momento del carico della nave due sacchi sigillati di patate di ogni partita inviata nell’Unione vengano messi da parte e conservati sotto il controllo della Canadian Food Inspection Agency almeno fin quando saranno disponibili i risultati completi degli esami di cui all’;
c)
che le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui all’.
Storico versioni
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