Art. 10

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione di almeno 200 tuberi da ciascuna partita non sfusa pari o inferiore a 25 tonnellate destinata a essere importata a norma della presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l’accertamento della presenza del Clavibacter michiganensis applicando il metodo stabilito per l’individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis come previsto dalla direttiva 93/85/CEE. 2.   Le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né individuata la presenza del Clavibacter michiganensis di cui al paragrafo 1. Il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo. 3.   I campioni di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione per ulteriori esami da parte di altri Stati membri. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa uso del diritto di deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 Aprile di ciascun anno in cui hanno luogo le importazioni, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati. 4.   Per quanto riguarda Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinta ed Epitrix tuberis, ogni spedizione viene ispezionata per confermare che i tuberi-seme di patata siano esenti da tali organismi nocivi, nonché dai sintomi da essi causati e che non siano presenti residui di terra.
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