Art. 6

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami hanno accertato che le prove di cui all’ non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del Clavibacter michiganensis nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo. 2.   Nel riquadro «Dichiarazione supplementare» il certificato fitosanitario deve recare le seguenti informazioni: a) la conferma del fatto che sono state rispettate le condizioni previste agli , compresa la conferma esplicita che i tuberi-seme di patata sono stati ripuliti secondo le disposizioni dell’, paragrafo 2, secondo comma; b) il nome dell’azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme certificate; c) i numeri delle partite di tuberi-seme certificate; d) il nome della zona di cui all’; e) il nome dell’azienda di cui all’, paragrafo 4; e f) il numero di sacchi. 3.   Il riquadro «Marchi di riconoscimento» del certificato fitosanitario deve recare il codice cromatico che corrisponde a un determinato importatore nello Stato membro importatore e l’indicazione dell’etichetta numerata utilizzata per ciascuna partita di tuberi-seme di ogni singola spedizione. 4.   I documenti allegati al certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiranno esattamente al certificato in questione sia per la descrizione, sia per la quantità di tuberi-seme di patata.
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Art. 6 Decisione (UE) 2011/778 — Testo vigente | Portale Normativo