Art. 7

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Prima di introdurre il prodotto nell’Unione l’importatore notifica ogni introduzione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato fornendo le seguenti indicazioni in conformità dell’, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE: a) la varietà dei tuberi-seme di patata; b) la quantità; c) la data d’importazione dichiarata; d) i nomi e gli indirizzi degli impianti degli importatori dei tuberi-seme e dei produttori, dei centri di raccolta e dei centri di spedizione registrati secondo le disposizioni dell’ della direttiva 93/50/CEE della Commissione (4). Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente tali informazioni e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione. 2.   Al momento dell’introduzione l’importatore conferma le informazioni comunicate nella notifica preventiva di cui al paragrafo 1 agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato.
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Art. 7 Decisione (UE) 2011/778 — Testo vigente | Portale Normativo