Art. 11
In vigore dal 28 nov 2011
I tuberi-seme di patata devono essere piantati esclusivamente in luoghi dello Stato membro importatore dei quali è possibile rintracciare nome e indirizzo. La presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale.
Per quanto riguarda tali luoghi, le patate prodotte con tali tuberi-seme sono imballate ed etichettate in conformità e recano il numero dei luoghi elencati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE, nonché l’indicazione dell’origine canadese dei tuberi-seme utilizzati. Tali patate possono essere trasportate all’interno degli Stati membri soltanto previa autorizzazione da parte degli organismi ufficiali responsabili, tenuto conto dei risultati dell’ispezione di cui all’.
Storico versioni
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