Art. 14

In vigore dal 28 nov 2011
Qualora si avvalgano della facoltà di concedere deroghe in virtù della presente decisione, gli Stati membri d’importazione ne informano gli altri Stati membri e la Commissione mediante la notifica preventiva di cui all’, paragrafo 1. Anteriormente al 1o giugno di ogni anno civile in cui hanno luogo le importazioni gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’. Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità all’, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ciascun anno civile. Copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.
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Art. 14 Decisione (UE) 2011/778 — Testo vigente | Portale Normativo