Art. 12

In vigore dal 28 nov 2011
In momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l’introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un’adeguata proporzione delle piante presso i luoghi registrati secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE o quelli menzionati all’.
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Art. 12 Decisione (UE) 2011/778 — Testo vigente | Portale Normativo