Art. 1
In vigore dal 28 nov 2011
1. Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo sono autorizzati a concedere deroghe:
a)
all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE relativamente al divieto di cui all’allegato III, parte A, punto 10;
b)
all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e l’, paragrafo 1, lettera i), terzo trattino della medesima direttiva per quanto attiene ai requisiti speciali di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3.
2. L’autorizzazione a concedere deroghe di cui al primo paragrafo si applica:
a)
ai tuberi-seme di patata delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle province canadesi New Brunswick e Isola Principe Edoardo («i tuberi-seme»);
b)
ai tuberi-seme che soddisfino le condizioni stabilite dagli articoli dal 2 al 13, nonché i requisiti stabiliti negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE;
c)
alle campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata dal 1o dicembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 marzo 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:778:oj#art-1