Art. 4
In vigore dal 28 nov 2011
1. Da ciascuna partita destinata a essere esportata verso l’Unione sono ufficialmente prelevati campioni di almeno 200 tuberi-seme di patata per ogni partita pari o inferiore a 25 tonnellate.
2. Ciascuna partita è costituita soltanto da tuberi-seme di patata di un’unica varietà e classe, prodotti in un’unica azienda agricola e recanti lo stesso numero di riferimento.
3. I campioni sono esaminati da laboratori ufficiali al fine di individuare l’eventuale presenza del Clavibacter michiganensis. Gli esami sono effettuati sui campioni interi applicando il metodo per l’individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis in serie di tuberi-seme di patata stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:778:oj#art-4