Art. 4

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Da ciascuna partita destinata a essere esportata verso l’Unione sono ufficialmente prelevati campioni di almeno 200 tuberi-seme di patata per ogni partita pari o inferiore a 25 tonnellate. 2.   Ciascuna partita è costituita soltanto da tuberi-seme di patata di un’unica varietà e classe, prodotti in un’unica azienda agricola e recanti lo stesso numero di riferimento. 3.   I campioni sono esaminati da laboratori ufficiali al fine di individuare l’eventuale presenza del Clavibacter michiganensis. Gli esami sono effettuati sui campioni interi applicando il metodo per l’individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis in serie di tuberi-seme di patata stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3).
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/778 — Testo vigente | Portale Normativo