Art. 32
In vigore dal 25 mag 2009
1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario.
2. Nell’ambito del comitato, la Commissione procede con gli Stati membri a un coordinamento dei programmi di scambio.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambio.
4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi di scambio, in base alla relazione degli Stati membri.
5. Gli Stati membri tengono conto dell’esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.
6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio, in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all’, paragrafo 1. L’entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli .
Storico versioni
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