Art. 36
In vigore dal 25 mag 2009
1. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l’informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti:
a)
agli scambi commerciali intracomunitari e alle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale;
b)
alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali.
2. Le modalità organizzative dell’azione di cui al paragrafo 1 e il livello della partecipazione finanziaria della Comunità sono fissati secondo la procedura di cui all’, paragrafo2.
Storico versioni
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