Art. 31
In vigore dal 25 mag 2009
1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.
2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
3. Per le azioni previste nella presente sezione, l’importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.
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