Art. 33

In vigore dal 25 mag 2009
L’, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi varati a norma della decisione prevista dalle direttive del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (20), e 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (21), per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità.
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Art. 33 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo