Art. 34

In vigore dal 25 mag 2009
1.   La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli veterinari di cui all’. I tirocini o le riunioni di perfezionamento in questione possono essere accessibili, in funzione delle disponibilità, a richiesta delle autorità competenti e previo accordo della Commissione, al personale dei paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi di cooperazione in materia di controlli veterinari e a diplomati in scienze veterinarie desiderosi di completare la loro formazione nel settore della normativa comunitaria. 2.   Le modalità per l’organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 34 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo