Art. 35

In vigore dal 25 mag 2009
1.   La creazione di sistemi d’identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell’ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità. 2.   Le modalità per l’organizzazione dell’azione di cui al paragrafo 1 e il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.
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Art. 35 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo