Art. 37
In vigore dal 25 mag 2009
1. Se uno Stato membro, per attuare la politica di controlli richiesta dal funzionamento del mercato interno per gli animali vivi e i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un’assistenza finanziaria decrescente della Comunità.
2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.
3. Ai fini del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell’, paragrafi da 3 a 11.
Storico versioni
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