Art. 27

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato I (di seguito «programmi») è introdotta un’azione finanziaria della Comunità. L’elenco figurante nell’allegato I può essere modificato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per tener conto in particolare delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica o alla luce di nuovi dati epidemiologici o scientifici. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l’anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità. I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono ammissibili al finanziamento nell’esercizio successivo. I programmi presentati dagli Stati membri contengono quanto meno: a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma; b) la descrizione e la delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma; c) la durata prevista del programma, le misure da applicare e gli obiettivi da raggiungere alla sua scadenza; d) un’analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma. I criteri particolareggiati, compresi quelli che interessano più Stati membri, sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. In ciascun programma pluriennale presentato da uno Stato membro, le informazioni richieste secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo sono fornite per ciascun anno del periodo di validità del programma. 3.   La Commissione può invitare uno Stato membro a presentare un programma pluriennale o, eventualmente, a estendere la durata del programma annuale presentato qualora essa ritenga necessaria una programmazione pluriennale onde garantire una lotta più efficiente ed efficace contro una determinata epizoozia, la sua eradicazione e sorveglianza, a fronte, in particolare, dei rischi che questa può comportare per la salute degli animali e, indirettamente, per la salute pubblica. La Commissione può coordinare i programmi regionali che coinvolgono più Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri interessati. 4.   La Commissione esamina, sotto i profili veterinario e finanziario, i programmi presentati dagli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni supplementari pertinenti che quest’ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma. La data di scadenza annuale del periodo previsto per la raccolta delle informazioni relative ai programmi è il 15 settembre. 5.   Entro il 30 novembre di ogni anno è approvato quanto segue, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3: a) i programmi, eventualmente modificati per tener conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo; b) l’ammontare del contributo finanziario della Comunità; c) l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità; d) eventuali condizioni cui può essere soggetto il contributo finanziario della Comunità. I programmi sono approvati al massimo per sei anni. 6.   Le modifiche da apportare ai programmi sono approvate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 7.   Per ciascun programma approvato gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni: a) relazioni tecniche e finanziarie intermedie; b) entro il 30 aprile di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell’esercizio precedente. 8.   Le domande di rimborso delle spese sostenute da uno Stato membro nell’anno precedente per un determinato programma sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile. In caso di ritardo nella presentazione delle domande di rimborso, il contributo finanziario della Comunità è ridotto il 1o giugno del 25 %, il 1o agosto del 50 %, il 1o settembre del 75 % e il 1o ottobre dello stesso anno del 100 %. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione decide in merito al finanziamento da parte della Comunità, sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie presentate, a norma del paragrafo 7, dallo Stato membro interessato. 9.   Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l’autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un’applicazione uniforme della presente decisione, a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (18). Nel realizzare tali controlli, gli esperti della Commissione possono essere coadiuvati da un gruppo di esperti istituito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 10.   Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 11.   Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all’allegato I della presente decisione. I fondi sono assegnati secondo le procedure di cui al presente articolo, con i seguenti adattamenti: a) l’aliquota dell’aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006; b) il paragrafo 8 del presente articolo non si applica. L’eradicazione va effettuata a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato.
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