Art. 29
In vigore dal 25 mag 2009
Gli impegni di bilancio della Comunità per il cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (19). Nel caso dei programmi pluriennali, il primo impegno di bilancio è effettuato dopo la loro approvazione. Ogni impegno successivo da parte della Commissione è effettuato sulla base della decisione di accordare un contributo finanziario di cui all’, paragrafo 5 della presente decisione.
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