Art. 28

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Nonostante gli , il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in tali articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, al 50 % delle spese sostenute nello Stato membro indennizzando i proprietari per l’abbattimento del bestiame e per le malattie in questione. 2.   Su domanda di uno Stato membro, la Commissione procede, in seno al comitato, al riesame della situazione per quanto riguarda le malattie disciplinate dagli . Questo riesame riguarda sia la situazione veterinaria che la stima delle spese già sostenute o da sostenere. In seguito a questo esame è adottata, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, ogni nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’indennizzo degli allevatori per l’abbattimento degli animali per la malattia in questione. Al momento dell’adozione di tale decisione possono essere adottate tutte le misure necessarie che devono essere attuate dallo Stato membro interessato per assicurare il buon esito dell’azione.
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Art. 28 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo