Capo II
Art. 22
Pagamento di pensioni e altre indennità a carattere ricorrente di natura risarcitoria
In vigore dal 21 feb 2026
1. Fatti salvi i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle pensioni che permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonché delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, si provvede, nel rispetto delle relative norme di settore, con spese fisse telematiche.
2. Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati, ove previsto dalla normativa di settore, è disposta mediante spese fisse telematiche.
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