Capo III
Art. 27
Riscossione degli assegni a copertura garantita
In vigore dal 21 feb 2026
1. L'assegno a copertura garantita è pagabile presso tutti gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato e può essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a esso intestato, entro il termine massimo riportato sul medesimo titolo di credito.
2. Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno non sia riscosso entro il termine di validità riportato sul titolo, i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione fino al termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno è stato emesso, salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui al comma 3 dell'.
3. L'assegno consegnato ma non riscosso può essere riemesso, su richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di giacenza dei fondi a garanzia, previa presentazione del codice univoco di cui al comma 2 dell'.
4. La riemissione dell'assegno scaduto di cui al comma 3 del presente articolo è assicurata dal prestatore dei servizi di pagamento incaricato di effettuare il pagamento a valere sui fondi appositamente depositati dall'amministrazione a garanzia dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
5. Scaduto il termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno è stato emesso, le somme a garanzia sono definitivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il termine di validità dell'assegno consegnato e ancora in circolazione.
6. L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta riscossione dell'assegno a copertura garantita, nonché quelle relative al definitivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno.
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