Capo II
Art. 17
Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA
In vigore dal 21 feb 2026
1. I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
2. La Banca d'Italia accredita le somme sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico, anche per il tramite di un corrispondente estero.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di credito documentario.
Storico versioni
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