Titolo III

Art. 13

Modifica degli ordinativi informatici

In vigore dal 21 feb 2026
1. Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico dopo il suo invio alla Banca d'Italia. 2. Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del pagamento è ammessa la variazione della relativa imputazione contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.
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Modifica degli ordinativi informatici (Art. 13 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo