Titolo III
Art. 13
Modifica degli ordinativi informatici
In vigore dal 21 feb 2026
1. Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico dopo il suo invio alla Banca d'Italia.
2. Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del pagamento è ammessa la variazione della relativa imputazione contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.
Storico versioni
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