Capo III

Art. 8

Quietanze di entrata

In vigore dal 21 feb 2026
1. Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle contabilità speciali e ai conti correnti di tesoreria, nonché ai conti correnti di tesoreria unica, la Banca d'Italia rilascia quietanze di entrata informatiche valide a ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.
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