Titolo III
Art. 12
Controlli della Banca d'Italia
In vigore dal 21 feb 2026
1. La Banca d'Italia esegue i pagamenti in conformità alle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa.
2. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca d'Italia effettua esclusivamente controlli di natura informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nei relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la disponibilità dei fondi sui conti medesimi.
Storico versioni
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