Capo III
Art. 9
Contenuto delle quietanze di entrata
In vigore dal 21 feb 2026
1. Le quietanze informatiche sono contraddistinte da un numero identificativo univoco e riportano, secondo regole definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti elementi:
a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale del versante, qualità della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto del quale è fatto il versamento;
b) importo versato in cifre;
c) causale del versamento;
d) estremi di imputazione al bilancio dello Stato o alle contabilità speciali e conti correnti di tesoreria, nonché ai conti correnti di tesoreria unica;
e) limitatamente alle quietanze relative ai versamenti al bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui;
f) data di emissione;
g) codice fiscale del debitore, se posseduto;
h) codice versante, se previsto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2026-01-08;15#art-9