Capo III

Art. 9

Contenuto delle quietanze di entrata

In vigore dal 21 feb 2026
1. Le quietanze informatiche sono contraddistinte da un numero identificativo univoco e riportano, secondo regole definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti elementi: a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale del versante, qualità della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto del quale è fatto il versamento; b) importo versato in cifre; c) causale del versamento; d) estremi di imputazione al bilancio dello Stato o alle contabilità speciali e conti correnti di tesoreria, nonché ai conti correnti di tesoreria unica; e) limitatamente alle quietanze relative ai versamenti al bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui; f) data di emissione; g) codice fiscale del debitore, se posseduto; h) codice versante, se previsto.
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