Capo II

Art. 6

Versamenti mediante bonifico

In vigore dal 21 feb 2026
1. I versamenti mediante bonifico destinati al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria recano l'indicazione dell'identificativo unico associato alle unità elementari del bilancio o ai conti di tesoreria statale, il codice fiscale del versante, la causale del versamento, nonché, nei casi previsti, il codice versante. 2. L'identificativo unico di cui al comma 1 è fornito dalle amministrazioni interessate e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. La Banca d'Italia finalizza i bonifici nella stessa data in cui riceve i fondi sulla base dell'identificativo unico di cui al comma 1, che individua l'imputazione al bilancio dello Stato o al conto di tesoreria cui la somma deve affluire. 4. La Banca d'Italia non tiene conto dell'eventuale data valuta per il beneficiario indicata nella disposizione di bonifico. 5. Non sono ammessi versamenti a mezzo bonifico diretto sulle contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Salvo quanto previsto per le operazioni di girofondi, i versamenti a mezzo bonifico destinati alle suddette contabilità speciali di tesoreria unica sono eseguiti a favore del conto intrattenuto dall'ente presso il proprio tesoriere.
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Versamenti mediante bonifico (Art. 6 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo