Titolo I
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 21 feb 2026
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare: l', comma 1, lettera i), con cui è stato modificato l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera l), con cui è stato modificato l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera m), con cui è stato modificato l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera o), con cui è stato modificato l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera r), con cui è stato modificato l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera u), con cui è stato modificato l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera v), con cui è stato modificato l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l', comma 1, lettera z), con cui è stato modificato l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo novellato dall', comma 1, lettera m), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento e i casi e le modalità di emissione degli assegni a copertura garantita e l'estinzione delle disposizioni di spesa mediante operazioni di girofondi;
Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei testi novellati dall', comma 1, lettere u), v) e z), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono stati introdotti gli assegni a copertura garantita;
Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui le disposizioni di cui agli , comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), nonché agli articoli 31 e 32, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;
Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n. 1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS nell'adunanza del 9 giugno 2025;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 17624 del 21 novembre 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le modalità di esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di tesoreria statale, nonché la disciplina degli assegni a copertura garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono contenute nell'allegato A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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