Titolo I
Art. 2
Servizio di tesoreria dello Stato
In vigore dal 21 feb 2026
1. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, il servizio di tesoreria dello Stato è affidato alla Banca d'Italia.
2. Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul bilancio dello Stato e sui conti di tesoreria con modalità telematiche, secondo le norme vigenti e le regole tecniche definite in appositi protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti interessati.
3. Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
4. La Banca d'Italia ha facoltà, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare la propria organizzazione nello svolgimento del servizio, apportando le semplificazioni che essa riterrà più opportune, assicurando comunque il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, dai protocolli d'intesa e dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2026-01-08;15#art-2