Titolo II

Art. 4

Modalità di versamento in tesoreria di somme in valuta

In vigore dal 21 feb 2026
1. I versamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali versamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria. 2. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia è convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 3. Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui al comma 1, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione dell'identificativo unico associato alle unità elementari del bilancio dello Stato, o ai conti di tesoreria statale, che il versante deve riportare nella disposizione di bonifico.
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Modalità di versamento in tesoreria di somme in valuta (Art. 4 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo