Titolo III

Art. 11

Tracciato standard ordinativo informatico

In vigore dal 21 feb 2026
1. Le informazioni necessarie per l'estinzione delle disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenute nel tracciato standard ordinativo informatico previsto dall', comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmesse alla Banca d'Italia con le modalità informatiche definite nei protocolli d'intesa di cui all', comma 2, i quali ne disciplinano anche gli aspetti operativi, tecnici e di controllo informatico. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli ordini di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria statale. La Banca d'Italia esegue detti ordini addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria.
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Tracciato standard ordinativo informatico (Art. 11 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo