Capo II

Art. 15

Modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento

In vigore dal 21 feb 2026
1. Le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si estinguono a seguito dell'esecuzione degli ordinativi informatici trasmessi alla Banca d'Italia, in una delle seguenti modalità di riconoscimento delle somme dovute agli aventi diritto: a) accredito su conto di pagamento; b) contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla legge; c) girofondi; d) assegni a copertura garantita.
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